Ordinanza 102/1970 (ECLI:IT:COST:1970:102)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 06/05/1970;    Decisione  del 04/06/1970
Deposito de˙l 16/06/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5072
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 102

ORDINANZA 4 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 1 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Grifoni Antonio, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 231, primo comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto attribuiscono al pretore la facoltà di scelta se compiere oppur no atti istruttori, e quindi se procedere all'interrogatorio dell'imputato oppure alla contestazione del fatto, facendo dipendere in tal modo l'esercizio del diritto di difesa dalla mera discrezionalità del pretore.

Che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata dalle sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967 le quali hanno escluso che la scelta della via da seguire sia rimessa ad un indiscriminato apprezzamento ed hanno precisato che, invece, si tratta di una facoltà attribuita dall'ordinamento al giudice, condizionata dalle obbiettive esigenze di giustizia, dalla valutazione delle prove e dall'accertamento della verità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 231, primo comma, e dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla ordinanza del pretore di Roma del 6 novembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.