˙ Ordinanza 95/1969 (ECLI:IT:COST:1969:95)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 08/05/1969;    Decisione  del 08/05/1969
Deposito del 14/05/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3298
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 95

ORDINANZA 8 MAGGIO 1969

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 del 21 maggio 1969.

Pres. e Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Caminonni Giuseppe, iscritta al n. 264 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Presidente;

Ritenuto che con ordinanza 9 ottobre 1968, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe, il pretore di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale nessuno si è costituito;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 33 del 27 febbraio 1969, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata impugnata anche da altro giudice;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136, Cost.);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 10 ottobre 1959 (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata) promossa, con ordinanza 9 ottobre 1968 del pretore di Recanati, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.