˙ Ordinanza 94/1969 (ECLI:IT:COST:1969:94)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 08/05/1969;    Decisione  del 08/05/1969
Deposito del 14/05/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3297
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 94

ORDINANZA 8 MAGGIO 1969

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 del 21 maggio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA- Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1968 dalla Corte di assise di appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Palatano Giovanni, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;

Ritenuto che l'ordinanza è stata ritualmente notificata alla parte privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura penale relativo alla valutazione del pubblico ministero sulla evidenza della prova, in relazione all'art. 25 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 21-28 novembre 1968, n. 117, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura penale, nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 136 della Costituzione e non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura penale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.