˙ Ordinanza 90/1969 (ECLI:IT:COST:1969:90)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Udienza Pubblica del 23/04/1969;    Decisione  del 08/05/1969
Deposito del 14/05/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3293
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 90

ORDINANZA 8 MAGGIO 1969

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 del 21 maggio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto, Foresti Arturo e Sergio e la Società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione avverso un ordine di pagamento ottenuto dalla Termotecnica Orobica ai sensi dell'art.98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei confronti del Luchsinger e dei Foresti per conseguire il rimborso di imposta di registro corrisposta su fatture relative a rapporti intercorsi fra le parti, il pretore propose questione di legittimità costituzionale del predetto art. 98 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che l'ordinanza è stata notificata e comunicata come per legge;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto dichiararsi la non fondatezza della questione proposta, ma preliminarmente rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame del requisito della rilevanza della questione stessa; e, nella memoria successivamente; presentata, ha insistito in tali conclusioni.

Considerato che l'ordinanza del pretore di Bergamo non ha espresso alcun giudizio sulla rilevanza nella causa della questione di legittimità in essa prospettata;

che a tal uopo era necessario accertare l'applicabilità alla fattispecie del procedimento previsto dall'art. 98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, versandosi in una controversia riguardante non un responsabile d'imposta, ma un coobbligato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI.