˙ Ordinanza 67/1969 (ECLI:IT:COST:1969:67)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: TRIMARCHI
Camera di Consiglio del 27/02/1969;    Decisione  del 27/03/1969
Deposito del 03/04/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3231
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 67

ORDINANZA 27 MARZO 1969

Deposito in cancelleria: 3 aprile 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 91 del 9 aprile 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Pavani Pasquino, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udita nella Camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale pendente davanti al tribunale di Ferrara, a carico di Pasquino Pavani, il tribunale, rilevato che la persona offesa dal reato, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui estende la sanatoria della nullità prevista dall'art. 412 in relazione all'art. 408 dello stesso Codice, anche alla mancata citazione della persona offesa dal reato;

che davanti alla Corte non si è costituita nessuna parte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 132 del 1968 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti dell'offeso dal reato;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408 dello stesso Codice, anche nei confronti dell'offeso dal reato, questione promossa con ordinanza del 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.