˙ Sentenza  33/1969 (ECLI:IT:COST:1969:33)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 27/02/1969;    Decisione  del 27/02/1969
Deposito del 17/03/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14385
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 33

SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969

Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1968 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Paciaroni Ivo, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un giudizio penale avanti al pretore di Camerino contro Paciaroni Ivo, imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla Cassa edile di Macerata le percentuali prescritte dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, il quale determina la misura del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.

Nell'ordinanza si ricorda come la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 62 con la sentenza n. 129 del 1963 e come essa abbia altresì affermato la necessità che gli accordi provinciali integrativi del contratto nazionale vengano sottoposti al suo giudizio, avendo essi autonomia normativa ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilità di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialità.

In considerazione di ciò, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuno si è costituito nel giudizio così promosso.

Considerato in diritto:

La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Camerino riguarda una norma integrativa di quella dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del 1963.

Quanto fu allora detto per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata di denaro di tali obblighi.

La pronuncia allora adottata va conseguentemente estesa anche a questa diversa disposizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.