˙ Ordinanza 166/1969 (ECLI:IT:COST:1969:166)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: DE MARCO
Camera di Consiglio del 10/12/1969;    Decisione  del 11/12/1969
Deposito del 22/12/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3501
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 166

ORDINANZA 11 DICEMBRE 1969

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5 del 7 gennaio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Azienda cooperativa elettrica Giavenese e l'E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Angelo De Marco;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra citata il tribunale di Roma, richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967; pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138;

che si è costituito in CODGIUD l'E.N.E.L. il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la stessa questione, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L. e citata nell'ordinanza di rinvio, e stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969;

che non sono dedotti, né sussistono nuovi motivi che possono indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con l'ordinanza 11 novembre 1968, con la quale è stato promosso il presente CODGIUD, la illegittimità della denunziata normativa è stata prospettata anche in riferimento all'art. 43 della Costituzione;

che, infatti, il riferimento all'art. 43 è motivato con le stesse considerazioni dedotte a sostegno del riferimento all'art. 42, comma terzo, ossia con l'assunto, con la citata sentenza dimostrato infondato, che per le società con azioni non quotate in borsa, ma con obbligo di bilancio, l'indennizzo liquidabile in base alla contestata normativa non è mai remunerativo e, qualche volta, è addirittura irrisorio;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., sollevata dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

F.to: GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.