˙ Ordinanza 164/1969 (ECLI:IT:COST:1969:164)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 10/12/1969;    Decisione  del 11/12/1969
Deposito del 22/12/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3499
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 164

ORDINANZA 11 DICEMBRE 1969

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5 del 7 gennaio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel CODGIUD di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra la ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza pronunziata l'11 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli, nel procedimento civile vertente fra la ditta Oleificio fratelli Belloli e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), in relazione all'art. 23 della Costituzione.

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 126 del 1 luglio 1969;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.