˙ Ordinanza 162/1969 (ECLI:IT:COST:1969:162)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 10/12/1969;    Decisione  del 11/12/1969
Deposito del 22/12/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3497
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 162

ORDINANZA 11 DICEMBRE 1969

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5 del 7 gennaio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltracchini Paola e Lodovico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

Ritenuto che con l'ordinanza sopraindicata è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) per violazione dell'art. 53 della Costituzione;

che nel CODGIUD si è costituita soltanto l'Amministrazione delle finanze, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, con sentenza n. 109 del 26 giugno 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che la questione è stata riproposta sotto il medesimo profilo e non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) sollevata con ordinanza 25 gennaio 1968 dal tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.