˙ Ordinanza 132/1969 (ECLI:IT:COST:1969:132)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 19/06/1969;    Decisione  del 01/07/1969
Deposito del 11/07/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3382
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 132

ORDINANZA 1 LUGLIO 1969

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze t 969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, ha già deciso identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941;

che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data;

che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra già decise dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, proposta in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Manduria in data 20 febbraio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.