˙ Ordinanza 122/1969 (ECLI:IT:COST:1969:122)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 19/06/1969;    Decisione  del 30/06/1969
Deposito del 08/07/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3357
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 122

ORDINANZA 30 GIUGNO 1969

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1968 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Abbate Rosalia e Girani Pinangelo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale "dell'art. 559 del Codice penale, per contrasto con l'art. 29 della Costituzione, limitatamente ai casi in cui la norma impugnata rende possibile la punizione della moglie adultera legalmente separata";

che nessuna delle parti si è costituita innanzi a questa Corte;

Considerato che, come risulta dal dispositivo dell'ordinanza innanzi riportato o dal reato contestato ai coimputati nel processo a quo, la denuncia di illegittimità costituzionale investe solo il primo comma dell'art. 559 del Codice penale;

che con sentenza n. 126 del 1968 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma primo, del Codice penale, sollevata dal pretore di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.