˙ Ordinanza 113/1969 (ECLI:IT:COST:1969:113)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 30/06/1969;    Decisione  del 30/06/1969
Deposito del 01/07/1969;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  3337
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 113

ORDINANZA 30 GIUGNO 1969

Deposito in cancelleria: 1 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 27 maggio 1969, depositato in cancelleria il 14 giugno successivo, ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 16 dicembre 1968, n. 2126, concernente "Meccanizzazione ruoli".

Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Pietro Virga, Franco Salerno e Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana.

Visto il ricorso proposto il 27 maggio 1969 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 16 dicembre 1968, n. 2126, concernente "Meccanizzazione ruoli";

Vista la contestuale istanza con la quale si chiede preliminarmente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerato che non esistono gravi motivi che consigliano di disporre la sospensione degli effetti del decreto stesso;

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito, rigetta la predetta istanza;

fissa l'udienza del 15 ottobre 1969 per la discussione del merito della causa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.