N. 70
ORDINANZA 30 MAGGIO 1968
Deposito in cancelleria: 17 giugno 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 170 del 6 luglio 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. MANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento penale a carico di Sciabica Antonia e Gennusa Antonino, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del Giudice Antonio Manca.
Ritenuto in fatto che, con l'ordinanza pronunziata il 14 giugno 1967 dal pretore di Bisacquino, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 231, primo comma, dello stesso Codice, tale disposizione consente che nei procedimenti pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto gli sia stato contestato in un mandato di cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto;
che la predetta ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;
che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, d'altra parte, con la successiva sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, è stata dichiarata non fondata, in relazione alla garanzia costituzionale dei diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Costituzione), la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 398 del Codice di procedura penale, la quale, in correlazione con l'art. 231, non prevede l'obbligo della contestazione del fatto all'imputato, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria;
che i principi enunciati in questa seconda decisione devono essere riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza del pretore di Bisacquino ed ordina la restituzione degli atti allo stesso ufficio giudiziario.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.