˙ Ordinanza 7/1968 (ECLI:IT:COST:1968:7)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 29/02/1968;    Decisione  del 11/03/1968
Deposito del 14/03/1968;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2744
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 7

ORDINANZA 11 MARZO 1968

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONTO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTITA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Capriotti Giovanni, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di Varese a carico di Capriotti Giovanni, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, la facoltà di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;

che il Tribunale di Varese ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, rilevando che la discrezionalità concessa al giudice determinerebbe una situazione di disparità rispetto ad altre situazioni prevedute dallo stesso Codice, e nelle quali la concessione del termine a difesa è invece obbligatoria; ed ha pertanto rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza del 28 marzo 1967;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione, e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.