˙ Ordinanza 64/1968 (ECLI:IT:COST:1968:64)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 22/05/1968;    Decisione  del 22/05/1968
Deposito del 06/06/1968;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2887
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 64

ORDINANZA 22 MAGGIO 1968

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 152 del 15 giugno 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Verona sul ricorso di Farina Teresa ed altri contro l'Ufficio del registro di Verona, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

Ritenuto che l'ordinanza della Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Verona solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, della legge tributaria sulle successioni, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, rilevando che la presunzione della esistenza di mobili e di gioielli nel patrimonio ereditato sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto determinerebbe la possibilità di una imposizione uguale per i contribunti che, in realtà, trovandosi in situazioni diverse hanno anche una diversa capacità contributiva; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti.

Considerato che con sentenza n. 109 del 10 luglio 1967 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini suindicati; e che non sono stati ora addotti, e non sussistono altri motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma primo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, della legge tributaria sulle successioni (R.D.30 dicembre 1923, n. 3270), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dall'ordinanza del 16 giugno 1966 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.