N. 27
ORDINANZA 3 APRILE 1968
Deposito in cancelleria: 17 aprile 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 102 del 20 aprile 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. CHIARELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza Cagliari nel procedimento penale a carico di Roverati Eriberto, iscritta al n. 238 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata emessa il 25 settembre 1967 del Comandante del porto di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con l'ordinanza predetta è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione; che nessuno si è costituito in giudizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 79 del 15 giugno 1967, ha dichiarato non fondata la questione medesima;
che la presente ordinanza non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame dalla Corte, né vi sono motivi che inducono a discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONTO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.