˙ Ordinanza 26/1968 (ECLI:IT:COST:1968:26)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: CHIARELLI
Camera di Consiglio del 29/02/1968;    Decisione  del 03/04/1968
Deposito del 17/04/1968;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2786
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 26

ORDINANZA 3 APRILE 1968

Deposito in cancelleria: 17 aprile 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 102 del 20 aprile 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, 60, 61 e 62 del testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1966 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in s. g. sul ricorso di Barbera Vito contro la Commissione provinciale di controllo di Trapani, iscritta al n. 225 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 17 dicembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con la predetta ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in s. g. è stata rimessa alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, 60, 61 e 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui attribuiscono ai consigli comunali la competenza di decidere in materia elettorale;

Considerato che questa Corte, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato, con riferimento allo stesso art. 108, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi sulla composizione ed elezione degli organi comunali) e dell'art. 43 della legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti che riguardano i Consigli comunali; nonché dell'art. 84 del predetto D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il Consiglio comunale";

che le predette norme, dichiarate illegittime, trovano riscontro negli impugnati articoli del testo unico regionale, il quale non è stato emanato in virtù di delega legislativa e non ha avuto efficacia innovativa delle norme in esso riprodotte;

che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni indicate nella ricordata sentenza n. 93 del 1965 ha implicitamente colpito anche gli artt. 55, 60, 61 e 62 del detto T.U., nella parte riguardante la competenza del Consigli comunali a decidere i ricorsi in materia elettorale (come già rilevato da questa Corte in relazione agli artt. 60 e 61, nell'ordinanza 22 febbraio 1966, n. 16), e ciò perché si tratta delle medesime disposizioni, ripetute in un testo unico a carattere puramente compilatorio e non avente valore di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, 60, 61 e 62 del testo unico della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, proposta con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.