˙ Ordinanza 15/1968 (ECLI:IT:COST:1968:15)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 29/02/1968;    Decisione  del 21/03/1968
Deposito del 23/03/1968;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2756
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 15

ORDINANZA 21 MARZO 1968

Deposito in cancelleria: 23 marzo 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967; che nel presente giudizio si sono costituiti: a) il signor Vincenzo Pastore, con deduzioni depositate il 25 settembre 1967 (e quindi fuori del termine stabilito) rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Crisci e Ubaldo Prosperetti, il quale ha chiesto che la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima; b) il signor Vincenzo Perna (atto depositato il 24 giugno 1967), rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta sentenza la Corte accertò che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, non contrasta con l'art. 39 della Costituzione; che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P. R 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dalla Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.