N. 13
ORDINANZA 21 MARZO 1968
Deposito in cancelleria: 23 marzo 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. VERZÌ
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge tributaria sulle successioni approvata con R.D.30 dicembre 1923, n. 3270, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Bari sul ricorso di Angiuli Pasquale ed altri contro l'Ufficio del registro di Bari, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto: che l'ordinanza della Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge tributaria sulle successioni approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sotto un duplice profilo: 1) che la presunzione della esistenza di mobili e di gioielli nel patrimonio ereditato darebbe una base fittizia alla imposizione tributaria, violando così il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; 2) che l'attuazione di disciplina differenziata, e non obbiettivamente giustificata, fra la valutazione delle aziende (commerciali, industriali od agricole) al netto delle passività, e quella dei beni di altra natura, per i quali non si tiene conto delle passività, sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento dei cittadini valido per l'art. 3 della Costituzione anche in materia finanziaria; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti;
Considerato: che con sentenza n. 109 del 10 luglio 1967 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione, proposta negli stessi termini suindicati; e che non sono stati ora addotti, né sussistono motivi che possano indurre la Corte a modificare il precedente giudicato;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge tributaria sulle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla ordinanza del 2 marzo 1967 della Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.