N. 121
ORDINANZA 21 NOVEMBRE 1968
Deposito in cancelleria: 28 novembre 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 305 del 30 novembre 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1968 dal Tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Della Rosa Fernando e Croci Enrico, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Varese emessa il 15 gennaio 1968 nel procedimento civile tra Della Rosa Fernando e Croci Enrico è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione;
Viste le deduzioni presentate dall'avv. Domenico Ludovici per il Croci;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata impugnata anche da altri giudici;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione, promossa con ordinanza 15 gennaio 1968 del Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.