˙ Sentenza  108/1968 (ECLI:IT:COST:1968:108)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SANDULLI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Udienza Pubblica del 20/06/1968;    Decisione  del 02/07/1968
Deposito del 19/07/1968;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2995
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 108

SENTENZA 2 LUGLIO 1968

Deposito in cancelleria: 19 luglio 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 dicembre 1967, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 33 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia sulla competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica per scuole materne.

Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso per regolamento di competenza depositato il 19 dicembre 1967, ha impugnato la circolare n. 14700/16/67 emessa dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli- Venezia Giulia l'11 settembre 1967.

La circolare rivendica alla Regione la competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica per scuole materne in quanto esse non costituiscono "allo stato della legislazione, un servizio statale"; perciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, violerebbe gli artt. 6, n. 1, 5, n. 15, e 8 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia, oltreché l'art. 26, lett. a, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e la legge 28 luglio 1967, n. 641, che riserva allo Stato ogni competenza in fatto di scuole, d'ogni ordine e grado, e di edilizia scolastica.

Nel ricorso e nella memoria depositata il 6 giugno 1968, si ricorda che la legge 1967 n. 641 disciplina l'edilizia scolastica come materia a sé stante: questa legge, al pari di quella del 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna, contiene una programmazione di settore che assicura uniformità normativa in tutto il territorio nazionale, perciò, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 116 del 1967 e altre), fuoriesce dalla competenza regionale.

Inoltre l'art. 6, n. 1, dello Statuto, in materia di scuole materne, consente alla Regione soltanto l'emanazione di norme integrative e d'attuazione delle leggi nazionali; né v'è norma statutaria che le attribuisca competenza amministrativa relativamente alla pubblica istruzione; infine, secondo la legge 1965 n. 1116, gli edifici delle scuole materne a carico dello Stato sono "statali", cosicché non rientrerebbero nel numero delle opere pubbliche di interesse locale e regionale su cui lo Statuto attribuisce la potestà legislativa e amministrativa alla Regione (art. 26, lett. e, delle norme d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116): motivi tutti per cui la difesa dello Stato chiede l'annullamento della circolare impugnata.

Nel presente giudizio la Regione non si è costituita.

Considerato in diritto:

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella circolare impugnata, afferma la propria competenza in materia di edilizia delle scuole materne poiché "tale tipo di istruzione non costituisce, allo stato della legislazione, un servizio statale". Lo Stato, invece, nel ricorso, rivendica a sé la competenza.

Il ricorso è fondato.

La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9, dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed è uniforme nell'intero territorio nazionale; né può esservi dubbio che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto e 26, lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.