N. 10
ORDINANZA 11 MARZO 1968
Deposito in cancelleria: 14 marzo 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 del T.U., approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Gubbio su ricorso di Salciarini Gaetano contro l'ufficio delle imposte di Gubbio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con l'ordinanza 3 marzo 1967 la Commissione distrettuale delle imposte di Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), per violazione dell'art. 53 della Costituzione; che non c'è stata costituzione delle parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 77 del 3 luglio 1967 ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale; che non sono state addotte né sussistono ragioni perché ci si debba discostare dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con l'ordinanza 3 marzo 1967 della Commissione distrettuale delle imposte di Gubbio, sulla legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.