˙ Ordinanza 87/1967 (ECLI:IT:COST:1967:87)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: SANDULLI A.
Camera di Consiglio del 01/06/1967;    Decisione  del 15/06/1967
Deposito del 03/07/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4661
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 87

ORDINANZA 15 GIUGNO 1967

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 170 dell'8 luglio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa in s.g. di Milano sul ricorso di Piazza Antonino contro l'Amministrazione provinciale di Milano, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa in s.g. di Torino sul ricorso di Tessore Maddalena e Garando Giovanni contro il Sindaco di Collegno, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti private ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con le due indicate ordinanze, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, 108, somma secondo, della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 16-22 marzo 1967, n. 30, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203;

che, in simili casi, secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.