N. 64
ORDINANZA 18 MAGGIO 1967
Deposito in cancelleria: 24 maggio 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 27 maggio 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 novembre 1966, recante "Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 24 novembre 1966, depositato in cancelleria il 3 dicembre successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 3 dicembre 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 novembre 1966, recante "riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste";
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto del 21 aprile 1967, depositato il 26 stesso mese;
che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, mediante dichiarazione in calce al predetto atto nella stessa data del 21 aprile a firma del Presidente della Regione e recante il visto dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che il processo è da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.