N. 40
ORDINANZA 17 MARZO 1967
Deposito in cancelleria: 4 aprile 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 89 dell'8 aprile 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1964, ritualmente notificata e pubblicata, il Tribunale di Bologna ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, per avere tale provvedimento determinato la quota d'esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà espropriande un fabbricato iscritto al catasto urbano, eccedendo dalla delega legislativa;
che sulla questione di legittimità costituzionale proposta sotto il primo profilo questa Corte si è pronunciata con sentenza contemporanea alla presente ordinanza;
Considerato che per quanto riguarda l'altra eccezione di illegittimità costituzionale, relativa all'asserita inclusione nel decreto di esproprio di un fabbricato iscritto al catasto urbano, nessun dato è riportato nella ordinanza di trasmissione, né vi è contenuta alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza dell'eccezione;
che pertanto su tale punto si rende necessario un nuovo esame da parte del Tribunale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia gli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.