˙ Ordinanza 35/1967 (ECLI:IT:COST:1967:35)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: CASSANDRO
Camera di Consiglio del 16/03/1967;    Decisione  del 16/03/1967
Deposito del 22/03/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4558
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 35

ORDINANZA 16 MARZO 1967

Deposito in cancelleria: 22 marzo 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 17 agosto 1965, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per effetto del decreto dell'Assessore per gli enti locali 10 maggio 1965, n. 499, con il quale viene istituito il Consorzio per il ponte sullo stretto di Messina.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 il Giudice relatore Giovanni Cassandro.

Ritenuto che con ricorso depositato il 27 agosto 1965 lo Stato ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al decreto 10 maggio 1965, n. 499, dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana, che ha approvato la costituzione di un "Consorzio per il ponte sullo stretto di Messina";

che la Regione siciliana ha resistito al ricorso con atto depositato il 1 ottobre 1965;

che lo Stato con atto depositato il 7 marzo 1967 ha rinunziato al ricorso;

che la Regione siciliana ha accettato tale rinunzia mediante dichiarazione inscritta nello stesso atto di rinunzia;

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.