˙ Ordinanza 34/1967 (ECLI:IT:COST:1967:34)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 16/03/1967;    Decisione  del 16/03/1967
Deposito del 22/03/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4557
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 34

ORDINANZA 16 MARZO 1967

Deposito in cancelleria: 22 marzo 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 25 marzo 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1966 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a carico di Poletti Aurelio, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbero stati travalicati i limiti della delega conferita al Governo con la legge predetta, prevedendo come conseguenti alla condanna la pubblicazione e l'affissione della sentenza;

che l'ordinanza predetta è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata e che nessuno si è costituito in questa sede;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma con la quale la legge delegata ha comminato la pubblicazione della sentenza di condanna. Nessuna nuova o diversa argomentazione è stata addotta per modificare la pronuncia suddetta, le cui considerazioni valgono anche per quanto si riferisce all'affissione della sentenza all'albo della Camera di commercio della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.