N. 33
SENTENZA 16 MARZO 1967
Deposito in cancelleria: 22 marzo 1967
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 25 marzo 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO, MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 dal Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Dragoni Giuseppe ed altro, iscritta al n. 228 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto in fatto:
Con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 nel procedimento penale a carico di Dragoni Giuseppe ed altro, il Tribunale di Acqui Terme ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.
Considerato in diritto:
La prima questione non è fondata.
Il Tribunale non ha detto perché il termine di tre mesi fissato per l'emanazione della legge delegata si deve ritenere scaduto il giorno 11, e non il giorno 12 febbraio 1965. Ma l'affermazione non è esatta.
Come questa Corte ha deciso con la sentenza di pari data emessa sulla stessa questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Casale Monferrato, il termine di tre mesi ebbe inizio il 12 novembre 1964 e compimento il 12 febbraio dell'anno successivo; e ciò perché il termine fissato a mesi ha avuto compimento nel giorno di scadenza corrispondente a quello iniziale di decorrenza secondo il calendario.
E pertanto il D.P.R. 12 febbraio 1965 risulta emanato nel termine utile.
Per quanto concerne la seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, si osserva che tale questione è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANTALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.