˙ Sentenza  31/1967 (ECLI:IT:COST:1967:31)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 16/03/1967;    Decisione  del 16/03/1967
Deposito del 22/03/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4551 4552
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 31

SENTENZA 16 MARZO 1967

Deposito in cancelleria: 22 marzo 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 25 marzo 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e 118 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1966 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Livi Rodolfo, iscritta al n. 226 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1966 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Livi Rodolfo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e 118 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in quanto con tale legge delegata sono state comminate pene accessorie non previste dalla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, e si è fatto richiamo al decreto - legge del 15 ottobre 1925, n. 2033, e ad altre disposizioni quando nella legge delega si prevedeva l'emanazione di una legge ordinaria che disciplinasse organicamente la produzione dei mosti, vini ed aceti, cioè in modo completo e senza riferimento a precedenti norme regolanti la stessa materia.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.

Considerato in diritto:

Il fatto che la legge delegata abbia dichiarato di tener ferme alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei prodotti agrari e del relativo regolamento nonché le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non conformità alla delega. Questa ha demandato al Governo di disciplinare organicamente la materia. Ma non è esatto che per disciplinare organicamente una materia la legge delegata debba comprendere un corpo di norme completo senza alcun riferimento a norme precedenti.

La Corte, pur dovendo ripetere che in tema di giudizio di conformità alle deleghe legislative non si possono delineare principi generali valevoli per tutti i casi, ritiene che la legge in esame, imponendo la organicità della disciplina, non importava il divieto di fare riferimento a norme precedenti.

Disciplinare in via organica non significa necessariamente dettare un corpo di norme nuove ed autonome. Può bene essere organico un corpo di norme che richiamino in parte norme precedenti.

Nella specie questa considerazione è tanto più valida se si tien presente che il tener ferme norme del testo unico delle leggi sanitarie e della legge sulle frodi nei prodotti agrari non appare contrastante con un criterio di organicità, trattandosi di norme contenenti principi generali sui poteri dell'Amministrazione sanitaria e degli altri organi che operano nel campo della tutela igienica degli alimenti.

Per quanto si riferisce alla censura relativa alla comminazione di pene accessorie non previste dalla legge delega, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, non essendo state prospettate nuove o diverse argomentazioni rispetto alla pronuncia di questa Corte emanata sulla stessa questione con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967.

La sostanziale infondatezza delle questioni dispensa dall'esaminare se sia esatto il richiamo dell'art. 77 della Costituzione che si legge nell'ordinanza di rinvio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 del D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" e manifestamente infondata quella dell'art. 108 dello stesso decreto, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.