N. 28
ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1967
Deposito in cancelleria: 9 marzo 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 dell'11 marzo 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 luglio 1966 recante "Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 luglio 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 il Giudice relatore Costantino Mortati:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Commissario dello Stato.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una memoria in data 10 gennaio 1967;
che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, con deduzioni in data 8 agosto 1966;
che il Commissario dello Stato, con atto del 28 dicembre 1966, depositato in cancelleria il 6 febbraio 1967, ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto;
che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce all'atto stesso;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.