˙ Ordinanza 131/1967 (ECLI:IT:COST:1967:131)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 07/11/1967;    Decisione  del 15/11/1967
Deposito del 23/11/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4741
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 131

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 25 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. Branca

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1966 dal pretore di Gallarate nel procedimento civile vertente tra Fedeli Angelo e Colombo Giovanna e Mario, iscritta al 218 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con la predetta ordinanza il pretore di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della Costituzione denunciando la disparità di trattamento fatto ai dipendenti privati rispetto a quello fatto ai dipendenti pubblici dall'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di pignorabilità della retribuzione;

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, ha dichiarato non fondata una analoga questione di legittimità costituzionale negando che la diversa disciplina contenuta rispettivamente nell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, violi l'art. 3 della Costituzione ed affermando invece come sia giustificata da profonde diversità di situazioni;

che pertanto la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto del Codice di procedura civile, proposta ora, si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti di quella sollevata sull'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già decisa con la predetta sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, dalla quale non sussistono ragioni perché ci si debba discostare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, con l'ordinanza 10 ottobre 1966 del pretore di Gallarate, sulla legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile relativo alla pignoratilità di un quinto della retribuzione di prestatori d'opera.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.