˙ Ordinanza 130/1967 (ECLI:IT:COST:1967:130)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 18/10/1967;    Decisione  del 15/11/1967
Deposito del 23/11/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4740
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 130

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 25 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori, Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, concernente l'"Istituzione di una cattedra di terapia medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato l'8 aprile 1967, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 il Giudice relatore Antonio Manca;

Ritenuto che con ricorso 8 aprile 1967, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 aprile successivo, iscritto al n. 13 del Registro ricorsi del 1967, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, concernente l'"Istituzione di una cattedra di terapia medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione a mezzo del suo Presidente, difeso dall'avv. prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 7 maggio 1967;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 giugno successivo, il Commissario dello Stato rinunciava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.