˙ Ordinanza 124/1967 (ECLI:IT:COST:1967:124)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 18/10/1967;    Decisione  del 15/11/1967
Deposito del 23/11/1967;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4734
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 124

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 25 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1967 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Gagliardi Mario, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di Bari a carico di Gagliardi Mario, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice la facoltà, nei giudizi direttissimi, di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;

che il Tribunale ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, rilevando che il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma impugnata non sarebbe conciliabile con il diritto alla difesa sancito inderogabilmente dall'art. 24; ed ha pertanto rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 18 gennaio 1967;

che l'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 25 marzo 1967;

che non vi è stata Costituzione di parti;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione, e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.