N. 86
ORDINANZA 15 GIUGNO 1966
Deposito in cancelleria: 2 luglio 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 9 luglio 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1965 dal Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi, iscritta al n. 10 del Registro delle ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Catanzaro emessa il 10 novembre 1965 nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte con cui rende obbligatorio, con efficacia erga omnes, l'art. 10 dell'accordo confederale del 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali, in relazione all'art. 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti) ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso della delega, conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 50 del 1966 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha recepito l'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali per la parte dell'art. 10 di quest'ultimo che disciplina l'intervento di conciliazione delle contrapposte organizzazioni di categorie;
che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (articolo 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, promossa con ordinanza 10 novembre 1965 dal Pretore di Catanzaro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.