˙ Ordinanza 56/1966 (ECLI:IT:COST:1966:56)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 05/05/1966;    Decisione  del 17/05/1966
Deposito del 03/06/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2611
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 56

ORDINANZA 17 MAGGIO 1966

Deposito in cancelleria: 3 giugno 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 143 dell'11 giugno 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965 n. 223.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretorili il diritto di difesa non è garantito in periodo istruttorio;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o a decreto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.