˙ Ordinanza 35/1966 (ECLI:IT:COST:1966:35)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Camera di Consiglio del 03/03/1966;    Decisione  del 20/04/1966
Deposito del 28/04/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2560
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 35

ORDINANZA 20 APRILE 1966

Deposito in cancelleria: 28 aprile 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 105 del 30 aprile 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. JAEGER

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 marzo 1965, intitolata "Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 20 marzo 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata, in relazione agli artt. 5 della Costituzione ed 1 dello Statuto della Regione stessa;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ottaviano, mediante controricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1965;

che con atto in data 4 dicembre 1965, depositato in cancelleria il 17 gennaio 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato, estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.