˙ Ordinanza 15/1966 (ECLI:IT:COST:1966:15)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Camera di Consiglio del 03/02/1966;    Decisione  del 04/02/1966
Deposito del 12/02/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2509
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 15

ORDINANZA 4 FEBBRAIO 1966

Deposito in cancelleria: 12 febbraio 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 settembre 1965, recante: "Integrazioni e modifiche alla legge 5 luglio 1949, n. 23, è successive modificazioni concernente le unità ospedaliere circoscrizionali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3D settembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra menzionata per contrasto con l'art. 17 dello Statuto siciliano;

che con atto del 13 ottobre 1965, depositato in cancelleria il 15 ottobre successivo, il Commissario dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.