˙ Ordinanza 14/1966 (ECLI:IT:COST:1966:14)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Udienza Pubblica del 01/12/1965;    Decisione  del 04/02/1966
Deposito del 12/02/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2508
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 14

ORDINANZA 4 FEBBRAIO 1966

Deposito in cancelleria: 12 febbraio 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Tosti Enrico, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che secondo l'ordinanza di rimessione, gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, imponendo al condannato con decreto penale il pagamento di un contributo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Considerato che il Pretore non ha indicato le disposizioni della legge 25 febbraio 1963, n. 289, in vigore alla data dell'ordinanza;

in pendenza del giudizio davanti questa Corte è intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale non si limita a sostituire alcuni articoli della legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, come avevano fatto le precedenti leggi, ma apporta modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963, talché si impone un nuovo esame, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua delle nuove disposizioni;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.