N. 129
ORDINANZA 15 DICEMBRE 1966
Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 14 gennaio 1967.
Pres. PAPALDO - Rel. BONIFACIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ANTONINO PAPALDO, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966, recante "Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 12 aprile 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione siciliana.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale il 4 aprile 1966, intitolata "Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia";
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio - atto 22 aprile 1966 - l'Avvocatura generale dello Stato ed al ricorso ha resistito la Regione, in persona del suo Presidente, con atto di deduzioni depositato il 12 maggio 1966;
che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 21 luglio 1966;
che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce al relativo atto;
Considerato che il processo è da ritenersi estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.