N. 126
ORDINANZA 13 DICEMBRE 1966
Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 324 del 24 novembre 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Materassi Adriano, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Orlando Benito, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 23 giugno 1965 emessa nel corso del procedimento penale contro Materassi Adriano, e il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 6 dicembre 1965 emessa nel corso del procedimento penale contro Orlando Benito, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in riferimento, il primo, all'articolo 25, secondo comma, e, il secondo, agli artt. 2, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della Costituzione;
Considerato che sono successivamente intervenuti in materia l'art. 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riprodotto nell'articolo 216 del testo unico approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, e l'art. 1 del R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300;
Ritenuto che ai fini di una completa valutazione della rilevanza vanno considerate anche le predette disposizioni;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Borgo San Lorenzo e di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.