˙ Ordinanza 109/1966 (ECLI:IT:COST:1966:109)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 19/10/1966;    Decisione  del 08/11/1966
Deposito del 19/11/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2712
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 109

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966.

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966 recante: "Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti: Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione".

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 aprile 1966, ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Ausiello Orlando, con deduzioni depositate il 12 maggio 1966;

Considerato che, con atto depositato il 6 giugno 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana dichiarava di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima;

che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.