˙ Ordinanza 107/1966 (ECLI:IT:COST:1966:107)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BENEDETTI
Camera di Consiglio del 19/10/1966;    Decisione  del 08/11/1966
Deposito del 19/11/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2710
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 107

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 novembre 1965, recante: "Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 4 dicembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 dicembre successivo e iscritto al n.31 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra citata in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio (atto 14 dicembre 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una memoria in data 17 marzo 1966;

che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni depositate il 29 dicembre 1965;

che il Commissario dello Stato con atto del 28 aprile 1966, depositato in cancelleria il 7 maggio successivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.