˙ Ordinanza 103/1966 (ECLI:IT:COST:1966:103)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Udienza Pubblica del 19/10/1966;    Decisione  del 08/11/1966
Deposito del 19/11/1966;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2706
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 103

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per regolamento di competenza in relazione alle circolari nn. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965 dell'assessore per gli enti locali della Regione siciliana, nonché della circolare della Commissione provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965.

Udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 1965 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi del 1965 il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava conflitto per regolamento di competenza nei confronti del Presidente della Regione siciliana, ed in relazione alle circolari n. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965, emesse dall'assessore per gli enti locali della Regione medesima, con cui si invitano i Presidenti delle commissioni provinciali di controllo, i Sindaci ed i Presidenti delle provincie regionali a non corrispondere alle richieste di copia delle deliberazioni provenienti da organi diversi da quelli regionali; nonché della circolare, di analogo contenuto, della Commissione provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965;

che a tale ricorso resisteva la Regione;

che il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso con atto del 21 settembre 1966, depositato il 5 ottobre 1966;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia mediante dichiarazione in calce al predetto atto a firma del Presidente della Regione;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.