˙ Ordinanza 91/1965 (ECLI:IT:COST:1965:91)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Camera di Consiglio del 18/11/1965;    Decisione  del 14/12/1965
Deposito del 22/12/1965;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2461
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 91

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. JAEGER

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - zona nord, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1965 ed iscritto al n. 23 del Registro ricorsi 1965, per l'annullamento della deliberazione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, con la quale era stata dichiarata, nei confronti dell'on. Vito Scalia, la incompatibilità della carica di membro del Comitato direttivo del Consorzio Area di sviluppo industriale Sicilia orientale - zona nord con il mandato parlamentare, ai sensi della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che nel ricorso suddetto il Consorzio ha esposto che in data 27 aprile 1964 l'on. Vito Scalia era stato nominato membro del Comitato direttivo del Consorzio stesso; senonché con lettera raccomandata in data 8 giugno 1964 il Presidente della Camera dei deputati, in seguito alla comunicazione della nomina ricevuta dallo stesso on. Scalia, ed alla conseguente deliberazione della Giunta delle elezioni, la quale aveva dichiarato la incompatibilità fra le due cariche, lo aveva invitato ad optare fra l'uno e l'altro ufficio.

Lo Scalia, a sua volta, aveva trasmesso la notizia al Presidente del Consorzio e presentato le proprie dimissioni da componente del Comitato direttivo; ma il Consiglio generale del Consorzio aveva deliberato di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni contro la decisione della Giunta delle elezioni, dichiarando che "la dichiarazione di incompatibilità pronunciata nei confronti dell'on. Scalia interferisce nell'interna organizzazione dell'ente e priva il suo organo direttivo di uno dei suoi componenti".

A norma dell'art. 37, comma terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle Norme per i giudizi, il Presidente convocava la Corte in camera di consiglio, per la decisione sulla sussistenza della materia di un "conflitto tra i poteri dello Stato "insorto" tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" e conseguentemente sulla ammissibilità del ricorso (art. 37, primo comma, legge 1953, n. 87);

Considerato che la controversia sottoposta alla Corte con il ricorso suddetto non può in alcun modo ritenersi compresa fra quelle contemplate dalle norme sopra ricordate, né per quel che concerne i soggetti, né per l'oggetto, né per la motivazione della domanda;

Atteso che non sembra assolutamente consentito considerare il Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - zona nord come un organo competente a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei poteri dello Stato, tenuto conto anche del fatto che esso stesso si qualifica - nel testo del ricorso - come "ente autarchico";

che quello stesso carattere che il Consorzio si attribuisce, assimilando la propria natura a quella dei Comuni e delle Provincie, o dei Consorzi fra tali enti, e pertanto espressione della c.d. "amministrazione indiretta" dello Stato, non consente di includerlo fra gli "organi dello Stato", legittimati ad agire "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953);

che la Costituzione della Repubblica dispone espressamente che "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità" (art. 66);

che, pertanto, la questione proposta all'esame della Corte costituzionale non configura un conflitto tra i poteri dello Stato nel senso previsto dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal Consorzio Area di sviluppo della Sicilia orientale - zona nord contro la Camera dei deputati, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 2 agosto 1965 e contrassegnato con il n. 23 del Registro ricorsi 1965, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.