˙ Ordinanza 83/1965 (ECLI:IT:COST:1965:83)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 18/11/1965;    Decisione  del 02/12/1965
Deposito del 06/12/1965;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2453
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 83

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1964 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Grosseto a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, la difesa degli imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che fissa il divieto, penalmente sanzionato, di impiego, vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici che non siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità;

che, ad avviso del Pretore, attraverso il rinvio a tale decreto, si avrebbe una ipotesi di reato configurata non dalla legge, ma da un atto del Ministro;

che il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 3 novembre 1964;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 96 del 19 novembre 1964;

che con detta sentenza questa Corte dichiarò non fondata la questione, rilevando che il decreto del Ministro della sanità non concorre a costituire il precetto penale, ma è soltanto un presupposto della sua applicazione;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.