˙ Ordinanza 81/1965 (ECLI:IT:COST:1965:81)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 18/11/1965;    Decisione  del 02/12/1965
Deposito del 06/12/1965;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2451
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 81

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che il testo unico approvato col citato decreto ministeriale ha natura amministrativa;

che, non essendo stato presentato alcun nuovo o diverso motivo avverso le ragioni esposte con la precedente decisione, questa merita conferma;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.