˙ Ordinanza 80/1965 (ECLI:IT:COST:1965:80)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 28/10/1965;    Decisione  del 02/12/1965
Deposito del 06/12/1965;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2450
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 80

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1964 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Caramiello Annunziata e Monetti Pasquale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 109 del 30 aprile 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 109 del 30 aprile 1965;

che in questa sede non ci è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 5 del 1965, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.