˙ Ordinanza 46/1965 (ECLI:IT:COST:1965:46)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 25/05/1965;    Decisione  del 26/05/1965
Deposito del 09/06/1965;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2370
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 46

ORDINANZA 26 MAGGIO 1965

Deposito in cancelleria: 9 giugno 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1964 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Deglialberti Sergio ed altri, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata pronunciata dal Tribunale di Vigevano è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vigevano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.