N. 37
ORDINANZA 8 APRILE 1965
Deposito in cancelleria: 23 aprile 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 30 aprile 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra di Sarentino Carlo ed Enrico e il vice Commissario del Governo in Bolzano, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che nel giudizio promosso con citazione del 28 giugno-1 luglio 1963 innanzi al Tribunale di Trento da Carlo ed Enrico di Sarentino contro il vice Commissario del Governo in Bolzano, per sentire dichiarare l'illegittimità del decreto del Prefetto di Bolzano in data 13 aprile 1934, n. 790, con cui fu disposta d'ufficio, in applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, la restituzione del nome patronimico "Sarnthein" nella forma italiana di "Sarentino", gli attori sollevavano questione di legittimità costituzionale del citato articolo di quest'ultimo decreto in relazione all'art. 22 della Costituzione;
che il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione dell'anzidetta questione di legittimità costituzionale;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169 dell'11 luglio 1964;
che in questa sede nessuno si è costituito;
Considerato che tra i dati di fatto enunciati nella parte introduttiva dell'ordinanza di rimessione si legge (non è ben chiaro se come convincimento del giudice o come assunto della parte): "che la famiglia von Sarnthein non è mai stata originaria della provincia di Trento, ma è famiglia bellunese di provenienza tedesca; che il cognome Sarnthein non può essere considerato la traduzione tedesca di un precedente nome italiano, per cui manca il presupposto logico-giuridico per l'applicabilità dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17";
che dalle anzidette enunciazioni discenderebbe l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta;
che la questione di rilevanza deve essere esaminata e risolta dal giudice a quo;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MONTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.