N. 34
ORDINANZA 8 APRILE 1965
Deposito in cancelleria: 23 aprile 1965.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 30 aprile 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di De Cesero Giovanni e Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che il Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 28 gennaio 1964 proponeva a questa Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, in riferimento agli artt. 16 e 52 della Costituzione;
che la detta ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, ai sensi di legge;
che nessuno essendosi costituito dinanzi alla Corte, la causa è stata assegnata alla camera di consiglio, a norma degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Considerato che è necessario che il giudice a quo precisi, nella sua competenza, se egli ritenga che entrambi i decreti da lui citati - R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 - siano in vigore, e se entrambi costituiscano norma di legge o avente forza di legge, come tali impugnabili in questa sede (artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; e 23, lett. a, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che contemplando i detti decreti, agli articoli citati, varie ipotesi, è necessario che egli indichi quale di esse ritiene dover riferire al caso sottoposto al suo giudizio (art. 23, lett. b, della citata legge 11 marzo 1953);
che, inoltre, essendo intervenuto, dopo l'ordinanza, il D. P. R 14 febbraio 1964, n. 237 (Gazzetta Ufficiale, n. 110 del 5 maggio 1964), che contiene, fra l'altro, disposizioni riguardanti la materia, è necessario che, ove le ritenga applicabili al caso sottoposto al suo giudizio, ne esamini la rilevanza rispetto al caso medesimo;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pieve di Cadore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONTFACIO.